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Azione revocatoria: effetti per il creditore agente in giudizio

In ordine agli effetti della revocatoria nei confronti del creditore agente in giudizio, l’art. 2902 c.c. dispone che “Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti, le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto”.
La norma citata prevede che le azioni esecutive o conservative debbono promuoversi nei confronti del terzo acquirente, confermando che l’inefficacia dell’atto impugnato, conseguente all’utile esperimento della revocatoria, non comporta alcun mutamento nell’ambito della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo, che, al contrario, conserva la propria validità sostanziale sia inter partes, sia nei confronti dei terzi.

Da ciò ne consegue che l’esperimento dell’azione revocatoria giova al solo creditore che l’ha proposta e non all’intera massa dei creditori del debitore il cui atto pregiudizievole è stato revocato; perciò, il solo creditore vittorioso in revocatoria è legittimato all’esercizio delle azioni necessarie per il soddisfacimento del proprio credito, restando preclusa ai creditori della venditrice che non abbiano preso parte al giudizio di revocazione sia la possibilità di esperire autonomamente tali azioni, sia di intervenire nelle procedure già instaurate contro il terzo acquirente. Poiché il bene oggetto dell’atto revocato, anche dopo la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione, continua a permanere nel patrimonio del terzo, può, invece, insorgere un conflitto di interessi tra il creditore attore in revocatoria ed i creditori personali del terzo acquirente.
La dottrina ritiene che a favore del creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell’atto e abbia provveduto, se del caso, alla regolare trascrizione della domanda di revocazione ed all’annotazione della successiva sentenza ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., venga a crearsi una sorta di garanzia specifica, una vera e propria causa di prelazione rispetto ai creditori del terzo acquirente. Il creditore può quindi agire sul ricavato della vendita forzata con preferenza rispetto ai creditori del terzo acquirente-espropriato, fatti salvi i diritti maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca (cfr. Codice Civile, a cura di Pietro Rescigno, Giuffré, III ed., pag. 3200). Solo in caso di anteriore trascrizione di un pignoramento vi sarà paritario concorso tra il creditore revocante e i creditori dell’acquirente (cfr. Commentario breve al Codice Civile, G. Cian e A. Trabucchi, CEDAM, VII ed., pag. 3212).
In tema di atti opponibili al creditore revocante, anche se la dottrina citata fa espresso riferimento al solo caso di anteriorità della trascrizione, si deve ritenere che, in forza degli artt. 2644 c.c. (“Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto  anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi”) e 2652, comma 1 n. 5 (“Si devono trascrivere (…)5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda) siano opponibili al creditore attore in revocatoria altresì le iscrizioni ipotecarie anteriori alla trascrizione della domanda di revocatoria.

 

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